DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA
Il ddl sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario è una legge ordinaria, non costituzionale, che si propone di attuare il Titolo V della Costituzione.
In 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione.
Definisce, cioè, le procedure per definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’autonomia differenziata.
Le materie sono 23, comprese la salute, l'istruzione, l'ambiente, l'energia, lo sport, i trasporti, il commercio estero, la cultura. Per 14 materie, concernenti diritti civili e sociali, occorre rispettare i LEP (Livelli Essenziali di Prestazione), un livello minimo garantito su tutto il territorio.
Il Governo, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del ddl dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei LEP.
L’articolo 4 del DDL stabilisce che l'autonomia alla Regione che la chiede sarà concessa solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili per i Lep in legge di bilancio.
Articolo che mi lascia perplesso. Siamo abituati ad approvare la Legge di Bilancio gli ultimi giorni dell'anno, per l'anno successivo. Per il 2024 l'abbiamo approvata il 29 dicembre 2023. Che succede se un Governo, un anno, non rende disponibili in bilancio risorse per i LEP tali da soddisfare le esigenze della Lombardia, piuttosto che della Campania? E questo accade il 29 dicembre? In due giorni si dovrà cambiare la sanità per milioni di cittadini? Sarebbe il caos! Scoppierebbe la rivoluzione!
Stato e Regioni avranno tempo 5 mesi dall'inizio dei negoziati per arrivare a un accordo, che dovrà passare sia in Cdm, sia in Conferenza Stato-Regioni sia in Parlamento. Decisamente ottimista, questo Governo!
Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate.
Oppure potranno terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi. Ma allora a qualcuno è venuto in mente che ci vogliono almeno 12 mesi per cambiare, eventualmente, strada! Ma l'art. 4 non ne tiene conto!
L’articolo 11 prevede una clausola di salvaguardia, che consente al Governo di sostituirsi agli enti locali quando riscontri che essi siano inadempienti sulle materie per le quali hanno ottenuto l'autonomia.
Di nuovo approssimazione, faciloneria, improvvisazione, pressappochismo; in una parola, INCOMPETENZA! I conflitti tra lo Stato e le Regioni (incluse Trento e Bolzano) sono di competenza della Corte Costituzionale, che ha -i suoi tempi-. E che verrebbe letteralmente intasata da ricorsi.
C'è poi il problema dei costi di questa riforma, che non prevede stanziamento di risorse aggiuntive di bilancio; sembra essere a saldo zero. Ma non parla di valutazioni preliminari dell’impatto finanziario. E si dice che l'UPB (Ufficio Parlamentare di Bilancio) abbia già evidenziato questa discrasia.
Inevitabile porsi una domanda: è l'ennesima sceneggiata? Populismo e demagogia ai massimi livelli?
Anche perché c'è un particolare che mi gira in testa da un po': nello stesso giorno, l'approvazione dell'autonomia differenziata (voluta da Salvini) e l'approvazione, in prima lettura, della legge di revisione costituzionale per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio (voluta da Meloni), di cui parleremo nei prossimi giorni.
Io dò una cosa a te, e tu dai una cosa a me.
Evviva l'Italia!
