22 APRILE 2026. GIORNATA DELLA TERRA.
PachaMama
In occasione della Giornata della Terra, oggi, 22 aprile 2026, voglio parlare di PachaMama (Madre Terra, in Quechua, la lingua parlata dagli antichi Incas), che gode, in Ecuador, di una serie di diritti inalienabili:
“. . . ha diritto al rispetto integrale della sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, delle sue strutture, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi”.
Tanto che, in difesa di questi diritti, gli individui, le comunità e le nazionalità possono agire legalmente di fronte a istituzioni pubbliche e tribunali.
La Terra non più oggetto, ma soggetto, anche giuridico, in Ecuador.
Tanto da diventare gli articoli 71, 72, 73 e 74 della Costituzione dell’Ecuador (2008), col titolo DIRITTI DELLA NATURA.
Che segue.
Art. 71. La natura, o PachaMama, dove si riproduce e si realizza la vita, ha diritto al rispetto integrale della sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, delle sue strutture, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi.
Ogni persona, comunità, popolo o nazionalità potrà pretendere dall’autorità pubblica l’osservanza dei diritti della natura. Per applicare e interpretare questi diritti saranno osservati i principi stabiliti dalla Costituzione, secondo le circostanze.
Lo Stato incentiverà le persone fisiche e giuridiche, cosí come le collettività, a proteggere la natura, e promuoverà il rispetto di tutti gli elementi che formano un ecosistema.
Art. 72. La natura ha diritto a interventi di risanamento. Tali interventi saranno indipendenti dall’obbligo che hanno lo Stato e le persone fisiche e giuridiche di risarcire gli individui e le collettività che dipendono dai sistemi naturali danneggiati.
Nei casi di impatto ambientale grave o permanente, inclusi quelli derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali non rinnovabili, lo Stato stabilirà i meccanismi piú efficaci per il risanamento e adotterà misure adeguate per mitigare o eliminare le conseguenze ambientali nocive.
Art. 73. Lo Stato adotterà misure precauzionali e restrittive per attività che possano condurre all’estinzione di specie, alla distruzione di ecosistemi o all’alterazione permanente dei cicli naturali. È proibita l’introduzione di organismi e di materiale organico e inorganico che possano alterare in modo definitivo il patrimonio genetico nazionale.
Art. 74. Le persone, i popoli, le comunità e le nazionalità avranno diritto a godere dell’ambiente e delle ricchezze naturali che rendono possibile il buon vivere. I servizi ambientali non saranno suscettibili di appropriazione; la loro produzione, il loro approvvigionamento, utilizzo e godimento saranno regolati dallo Stato.
Buona giornata, Madre Terra.
e buona giornata a tutti!
